Remissione di un debito: liberalità indeducibile o perdita su crediti deducibile?

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Sussiste la facoltà del creditore di compiere operazioni antieconomiche, quali la rinuncia al credito, in vista ed in funzione di benefici economici su altri fronti?
L’assenza di valide ragioni, a giustificazione del comportamento assunto, può essere eccepita dall’Agenzia delle Entrate e giustificare l’accertamento?
La remissione di un debito, fiscalmente, può rappresentare sia una liberalità indeducibile che una perdita su crediti deducibile ovvero una perdita derivante da un atto unilaterale di rinuncia al credito può rappresentare un atto di liberalità indeducibile?
Come individuare il periodo d’imposta al quale imputare per competenza le perdite afferenti ai crediti commerciali?
In caso di rinuncia al credito, la perdita deve essere registrata nell’esercizio in cui la rinunzia viene notificata al debitore e quest’ultimo comunica che intende avvalersene?

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