Il servizio di bike sharing è soggetto all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, ferma restando la possibilità di ricorrere ad alcune semplificazioni, come la fatturazione riepilogativa su base mensile, e di utilizzare abbonamenti precaricati con somme cui attingere per l’addebito dei vari importi, con momento impositivo coincidente con la ricarica.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella consulenza giuridica n. 5 del 13 maggio 2022, che ha anzitutto qualificato il servizio di bike sharing, se non riconducibile alla mera locazione di biciclette, come un “servizio complesso” che comprende anche gli ulteriori servizi di manutenzione, collegamenti telematici, gestione dei parchi biciclette, ecc.
In proposito, con la risoluzione n. 478 del 16 dicembre 2008, era già stato precisato che, per tale servizio, per il quale è previsto il pagamento di un corrispettivo globale commisurato all’utilizzo del mezzo, si applica l’aliquota ordinaria.
Con riguardo all’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03136 dell’11 dicembre 2019, ha specificato che il servizio di bike sharing non è equiparabile ai servizi elettronici resi a committenti privati, esonerati dagli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi del D.M. 10 maggio 2019, il quale – nell’individuare le ipotesi di esonero dall’obbligo di invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri – ha riproposto, in via generale, gli esoneri dall’obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale già individuati dall’art. 2 del D.P.R. n. 696/1996 e dai DD.MM. 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015.
Di conseguenza, i dati dei corrispettivi derivanti dal servizio di bike sharing devono essere memorizzati elettronicamente e trasmessi per via telematica all’Agenzia delle Entrate in base all’art. 2, comma 1, del DLgs. n. 127/2015.
Come puntualizzato dalla consulenza giuridica n. 5/E/2022, l’obbligo in esame non viene meno neppure nell’ipotesi, prospettata dall’istante, in cui il servizio di bike sharing non sia riconducibile a quelli offerti al pubblico ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, dato che i relativi corrispettivi devono essere necessariamente certificati tramite fattura (ordinaria o semplificata, ex art. 21-bis del D.P.R. n. 633/1972), anche in assenza di una specifica richiesta da parte dei clienti.
L’Agenzia delle Entrate considera, comunque, possibile ricorrere ad alcune semplificazioni, come la fatturazione riepilogativa su base mensile, prevista dall’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972. A fronte di accordi con gli utenti che prevedano addebiti nel medesimo mese al raggiungimento di determinate soglie (di importo/temporali), gli stessi potranno, infatti, essere documentati con un’unica fattura (ordinaria o semplificata) da emettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello del pagamento.
Sono, inoltre, ammesse ulteriori soluzioni, come quella in cui gli abbonamenti, al momento del rilascio (o successivamente), siano precaricati con somme cui attingere per l’addebito dei vari importi. In questa ipotesi, il momento impositivo si verifica con la ricarica e i corrispettivi devono essere certificati secondo le indicazioni già fornite dalla prassi amministrativa (si veda, per esempio, la risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 52 del 25 gennaio 2022).