RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

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Rivalutazione dei beni d'impresa

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA NELLA LEGGE DI BILANCIO 2020

Le legge di Bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) propone, ancora una volta, la possibilità di rivalutare i beni delle imprese (art. 1, co. 696 e 704, L. 160/2019).

Rispetto alle precedenti edizioni dell’agevolazione (art. 1, co. 889 e segg., L. 208/2015; art. 1, co. 556 e segg., L. 232/2016; art. 1, co. 940 e segg., L. 145/2018) vengono ridotte le aliquote delle imposte sostitutive e si consente il versamento rateale.

Restano invariati gli elementi strutturali della disposizione, ossia:

  • la finalità (adeguamento dei valori di bilancio, mediante versamento di una imposta sostitutiva sulla base della natura dei beni);
  • la natura dei beni rivalutabili;
  • il differimento fiscale degli effetti della rivalutazione;
  • la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione con una ulteriore imposta sostitutiva.

I soggetti interessati sono le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio[1].

Quanto all’ambito oggettivo, le imprese possono rivalutare i beni e le partecipazioni, esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

Alla luce dello scarso interesse suscitato nelle precedenti occasioni concesse dalla legge viene ridotta sensibilmente la misura dell’aliquota di imposta sostitutiva di Ires/Irpef e Irap (e di eventuali addizionali) al 12% e al 10% (precedentemente erano dovute imposte sostitutive al 16% e al 12%), rispettivamente per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

È ammesso anche l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione; a tal fine è dovuta un’imposta sostitutiva del 10%.

Il versamento di quanto dovuto può essere frazionato fino a tre rate annuali di pari importo, se l’ammontare complessivamente dovuto non supera 3 milioni di euro, ovvero, in caso contrario, fino a sei rate.