Per i titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, al pari di altre categorie di lavoratori, l’articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, ha previsto un’indennità di 600 euro.
L’articolo 96 del decreto Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 2020) prevede l’estensione dell’indennità prevista dall’articolo 27 del
medesimo decreto, anche ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e
associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1,lettera m), del D.P.R. n. 917/1986, già in essere alla data del 23 febbraio 2020.
Si tratta, in sostanza, dell’indennità di 600 euro riconosciuta(dall’articolo 27) ai professionisti e lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa per il mese di marzo e aprile 2020.
I soggetti beneficiari sono i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione presso le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate, nonché presso società e associazioni sportive dilettantistiche ex articolo 67,
comma l, lett. m), del D.P.R. n. 917/1986, non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 27 del decreto “Cura Italia”.
Le risorse stanziate sono prioritariamente destinate ai richiedenti che, nell’anno 2019, non hanno percepito compensi superiori complessivamente a 10.000 euro.
Per le ulteriori richieste, invece, è specificato che saranno evase nei limiti delle eventuali risorse
residue.
L’indennità di 600 euro è riconosciuta qualora i soggetti beneficiari sopra descritti soddisfino determinati requisiti e più precisamente:
- le società e associazioni sportive dilettantistiche devono essere iscritte, alla data di entrata in vigore del decreto “Cura Italia”, nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI;
- gli altri organismi sportivi sopra richiamati devono comunque essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI.
Altra importante condizione è che i potenziali beneficiari devono essere titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020.
Gli aventi diritto possono chiedere l’erogazione dell’indennità entro il 30 aprile 2020, presentando la domanda attraverso la piattaforma informatica resa operativa da Sport e Salute S.p.a. (https://www.sportesalute.eu/)
Se complete di tutta la documentazione richiesta, le domande verranno approvate in ordine cronologico di ricevimento sino a concorrenza
dell’apposito stanziamento.
Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, l’indennità sarà erogata direttamente all’avente diritto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul codice IBAN indicato nella domanda.