SPORT DILETTANTISTICO: LE SPESE DI PUBBLICITA’ DEDUCIBILI FINO A 200MILA EURO
Le somme fino a 200mila euro corrisposte alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche costituiscono spese di pubblicità deducibili in base a una presunzione legale assoluta.
Questo fa si che l’amministrazione non può sindacare sull’inerenza e sulla congruità dell’onere.
E’ stata la Corte di cassazione a confermare quest’interessante orientamento.
Ad una ditta individuale venivano contestati la deducibilità dei costi di sponsorizzazione sostenuti a favore di una associazione sportiva dilettantistica.
Secondo l’ufficio, le sponsorizzazioni non erano né inerenti rispetto all’attività svolta, né congrue.
L’accertamento veniva impugnato innanzi alla competente Ctp che lo annullava mentre la Ctr, cui si appellava l’Ufficio, riformando la sentenza correggendo la rettifica dell’Agenzia.
Il contribuente ricorreva in Cassazione lamentando l’errata decisione in ordine al preteso requisito di inerenza.
La Suprema corte, ha accolto il ricorso.
L’articolo 90 della legge 289/02 ha previsto che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni che svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dalle federazioni sportive o da enti di promozione sportiva, costituite per il soggetto erogante una spesa di pubblicità nel limite annuo di 200mila euro.
È necessario a tal fine che:
-il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva,
-venga rispettato il limite quantitativo di spesa;
-la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;
-il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.
Unica eccezione a tale deducibilità è costituita dall’eventuale inesistenza dell’operazione ovvero dalla sovvrafatturazione del costo. Nella specie l’Ufficio non aveva messo in discussione né l’effettività della spesa per la sponsorizzazione, né la sua eventuale sovrafatturazione.
La decisione conferma l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia (nr. 22855/2018, 13508/2018, 7202/2017 e 5720/2016).
Va detto che la stessa Agenzia con la circolare 21/03, aveva già condiviso tale interpretazione affermando, infatti, che la norma ha introdotto una presunzione assoluta circa la natura di tali spese.
Nonostante tale orientamento, negli anni questi costi sono stati spesso contestati.
Ciò si verifica soprattutto quando l’importo erogato per la pubblicità,è ritenuto dai verificatori sproporzionato rispetto all’utile dell’impresa, contestando così una antieconomicità del costo.