Il Credito d’Imposta per Ricerca e Sviluppo 2020 viene conferito a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività e processi innovativi dal 2015 fino al 31 dicembre 2020.
Il comma 35 dell’articolo 1, L. 190/2014 ha ridefinito la disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3, D.L. 145/2013.
Secondo la nuova formulazione l’agevolazione è riconosciuta alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo senza distinzione in merito alla forma giuridica o al regime contabile adottato.
Quanto all’ammontare del credito esso è pari al 25% delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, tale misura sale al 50% per le spese relative:
- all’assunzione di personale qualificato;
- a contratti di ricerca conclusi con enti di ricerca ed università;
- ai compensi corrisposti all’amministratore non dipendente dell’impresa.
La misura del credito di imposta massima è pari a 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo per almeno 30.000 euro.
Soggetti interessati
Sono beneficiari del credito d’imposta per ricerca e sviluppo tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal loro fatturato e regime contabile adottato. Quindi sono finanziabili anche le imprese in contabilità semplificata. Inoltre la citata circolare ha chiarito che rientrano tra i beneficiari del bonus, anche:
- i consorzi;
- le reti-soggetto;
- gli imprenditori agricoli;
- gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.
Restano invece escluse le società soggette a procedure concorsuali quali fallimento e liquidazione coatta.
Attività di ricerca e sviluppo
Sono considerate attività di ricerca e sviluppo:
- i lavori sperimentali o teorici finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
- la ricerca pianificata o le indagini effettuate al fine acquisire nuove conoscenze da utilizzare per nuovi prodotti, processi o servizi o necessarie a permettere un miglioramento di quelli esistenti ovvero per creare componenti di sistemi per la ricerca industriale;
- l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo di conoscenze e capacità esistenti scientifiche, tecnologiche e commerciali al fine di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati, o migliorati;
- la produzione e il collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Sono escluse dall’ambito di applicazione del credito d’imposta le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano miglioramenti.
I costi ammessi (secondo il principio della competenza di cui all’articolo 109, Tuir), se direttamente connessi con l’attività di ricerca e sviluppo, sono i seguenti:
- spese per il personale dipendente altamente qualificato con esclusione del personale addetto a mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- spese per i collaboratori altamente qualificati a condizione che l’attività venga svolta presso i locali dell’impresa stessa;
- quote di ammortamento relative agli strumenti e alle attrezzature acquistate, determinate secondo i coefficienti fiscali di cui al D.M. 31 dicembre 1988 e, comunque, in rapporto all’effettivo impiego nelle attività di ricerca e sviluppo. Se il bene è acquistato mediante leasing finanziario le quote capitali dei canoni sono determinate nella misura corrispondente all’importo deducibile ai sensi dell’articolo 102, comma 7, Tuir;
- spese relative alla ricerca commissionata a università, enti di ricerca e organismi equiparati nonché a altri soggetti comprese le start up innovative;
- spese per competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà di vegetali.
Cumulabilità
L’Amministrazione ha chiarito che il credito d’imposta per ricerca e sviluppo come sopra delineato sarà cumulabile con altre agevolazioni, in particolare esso sarà cumulabile con:
- il bonus relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi previsto dall’articolo 18, D.L. 91/2014,
- il patent box (i costi ammessi ai fini del credito R&S rileveranno per intero anche ai fini della determinazione del reddito agevolabile per il patent box).
Automatismo
Il credito è concesso in via automatica a seguito dell’effettuazione delle spese agevolate senza necessità di preventiva presentazione di istanza telematica.
Ne consegue che la documentazione richiesta ai fini della fruizione del bonus è semplicemente la documentazione contabile che riepiloghi i costi sostenuti. La documentazione deve essere certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale, oppure da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali.
Aspetti fiscali
Il credito in R&S deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento dei costi agevolati.
Esso non concorre alla formazione della base imponibile Ires, Irpef e Irap dell’impresa, non rileva per il calcolo della quota degli interessi passivi deducibili ai sensi dell’articolo 61, Tuir e non rileva per la determinazione della quota di spese deducibile ai sensi dell’articolo 109, comma 5, Tuir.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a scomputo dei versamenti dovuti mediante il modello F24 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi agevolati , in particolare a tal fine non rileva:
- il limite alla compensazione applicabile ai crediti d’imposta agevolati di 250.000 euro;
- il limite del tetto annuo generale di 700.000 euro;
- il divieto di compensare crediti erariali in presenza di somme iscritte a ruolo e scadute per un ammontare superiore a 1.500 euro.