NASpI: LA GUIDA ALL’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE

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NASpI: LA GUIDA COMPLETA ALL’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE

La NASpI è l’indennità di disoccupazione che viene riconosciuta ai lavoratori subordinati che abbiano perso involontariamente la propria occupazione.

Si sostanzia in una misura di sostegno al reddito del lavoratore, introdotta dall’art. 1 del dlgs. n. 22 del 4/03/ 2015.

La NASpI spetta se si è in possesso dei seguenti requisiti:

  • aver perso involontariamente il lavoro;
  • nei quattro anni antecedenti il periodo di disoccupazione devono essere state versate tredici settimane di contributi;
  • aver svolto almeno 30 giorni di lavoro nei 12 mesi precedenti lo stato di disoccupazione;
  • aver dichiarato al Centro per l’Impiego la propria disponibilità a svolgere attività lavorativa e a partecipare a misure di politica attiva del lavoro.

Per poter chiedere la NASpI è necessario che, nei quattro anni anteriori all’inizio del periodo di disoccupazione, siano state versate 13 settimane di contributi “utili”, come  ad esempio i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria.

Altro requisito è quello relativo all’attività lavorativa. Per fare domanda infatti è necessario che il soggetto nei dodici mesi precedenti il periodo di disoccupazione abbia svolto 30 giorni di lavoro effettivo.

Tra gli eventi che possono ampliare l’arco dei dodici mesi all’interno dei quali può rientrare comunque il requisito dei 30 giorni, ci sono ad esempio quelli di:

  • malattia e infortunio sul lavoro;
  • assenza per congedi e/o permessi per assistere un soggetto con handicap grave, purché autorizzato;
  • congedo obbligatorio di maternità, purché nel periodo antecedente siano stati versati i contributi;
  • congedi parentali indennizzati e intervenuti durante il rapporto di lavoro;
  • cassa integrazione ordinaria o straordinaria con attività lavorativa azzerata.

E’ possibile fare domanda per la NASpI se ci si trova in uno stato di disoccupazione involontaria.

Vi è un’eccezione nel caso di dimissioni, ciò non significa che le dimissioni siano sempre frutto di scelta completamente libera.

Vediamo quali sono:

  • dimissioni durante il periodo di maternità;
  • dimissioni per giusta causa, quando questa è talmente grave da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria del rapporto di lavoro. Come accade ad esempio quando il datore non paga per mesi la retribuzione al dipendente;
  • risoluzione consensuale del contratto di lavoro nel corso della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
  • licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione proposta dal datore entro i termini concessi per impugnare stragiudizialmente il licenziamento;
  • dimissioni che seguono il rifiuto del lavoratore di trasferirsi ad un’altra sede della stessa azienda distante a più di 50 km dalla sua residenza o che raggiungibile in 80 minuti con mezzi di trasporto pubblici (Messaggio INPS n. 369 del 26/01/2018).

La NASpI spetta ai lavoratori subordinati che si trovano in uno stato involontario di disoccupazione, compresi:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative;
  • personale artistico;
  • dipendenti a tempo determinato delle P.A.

Non hanno diritto alla NASpi i lavoratori:

  • dipendenti a tempo indeterminato delle P.A;
  • agricoli con contratti a tempo determinato e indeterminato;
  • extracomunitari con permesso di soggiorno per svolgere lavoro stagionale;
  • che hanno i requisiti per il pensionamento anticipato o di vecchiaia;
  • titolari di assegno ordinario d’invalidità.

Per calcolare la NASpI è necessario avere a disposizione il proprio estratto conto previdenziale, disponibile anche sul sito dell’Inps seguendo l’apposita procedura telematica, munirsi di calcolatrice e sommare le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni.

Ottenuto l’importo totale lo si deve dividere per il numero delle settimane di contribuzione.

Il risultato infine deve essere moltiplicato per il coefficiente 4,33.

  • Se dal calcolo risulta una retribuzione mensile pari o inferiore all’importo annuale fissato dall’INPS, attualmente pari a € 1.227,55 euro, la NASpI è pari al 75% di questo.
  • Se invece il risultato supera questa soglia, al 75% si aggiunge il 25% della differenza tra la retribuzione mensile del lavoratore e l’importo di € 1.227,55.

L’importo massimo della NASpI non può comunque superare € 1.335,40 mensili per il 2020.

La durata di erogazione della NASpI varia in base al trascorso contributivo del lavoratore.

Essa può essere corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, per un massimo di 24 mesi.

Da precisare però che l’indennità non resta invariata per tutto il periodo, ma dal primo giorno del quarto mese diminuisce della misura percentuale del 3% per ogni mese.

Per ottenere la NASpI si deve presentare domanda, a pena di decadenza, in modalità telematica, entro 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro.

La data di presentazione della domanda è molto importante poiché incide sulla decorrenza della NASpI:

  • dall’ottavo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, se questa viene presentata dopo l’ottavo giorno;
  • in caso di malattia, maternità o infortunio invece decorre dall’ottavo giorno successivo alla fine dell’evento se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda se questa viene presentata dopo l’ottavo giorno, rispettando comunque i termini di legge;
  • in caso di licenziamento per giusta causa la NASpI decorre 30 giorni dopo rispetto ai normali termini di decorrenza.

La domanda può essere presentata in una delle seguenti modalità:

  • tramite il servizio telematico dedicato presente sul sito dell’I.N.P.S a cui si accede con un PIN dispositivo personale;
  • avvalendosi della collaborazione di un patronato che verrà pagato trattenendo mensilmente sulla NASpI una somma destinata al pagamento del patronato stesso;
  • tramite il contact center I.N.P.S contattando il numero verde 803164, che è gratuito da fisso o il 06164164, a pagamento da telefono mobile.

La decorrenza della NASpI è influenzata dalla data in cui si presenta la domanda.

A questo però occorre aggiungere altri fattori imprevedibili. La decorrenza infatti varia da sede a sede, dal tempo in cui viene lavorata la richiesta e altro ancora. Indicativamente occorre circa un mese dal momento in cui si presenta la domanda.

La NaspI viene invece sospesa quando:

  • il disoccupato stipula un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi. La sospensione opera d’ufficio e la NaspI riprende quando il contratto a termine giunge a scadenza.

La NaspI viene infine ridotta quando:

  • il beneficiario inizia a svolgere attività lavorativa autonoma o subordinata da cui ricava un reddito inferiore al limite di quello stabilito per conservare lo stato di disoccupazione. In questo caso il lavoratore, entro un mese dall’inizio dell’attività deve obbligatoriamente comunicare all’I.N.P.S il reddito dell’attività.