DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE: COME FARLA

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SUCCESSIONE

 

La successione è l’evento mediante il quale si realizza il trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi dal soggetto defunto agli eredi.                                                                                          Può essere di due tipi ovvero legittima e testamentaria. Tutti i parenti del defunto fino al sesto grado di parentela rientrano nel diritto alla successione e pertanto assumono la qualifica di chiamati all’eredità.

Che cosa è la dichiarazione di successione e chi è tenuto a presentarla

La dichiarazione di successione è un documento di natura fiscale a carico degli eredi del defunto e serve a informare l’Agenzia delle Entrate sull’ammontare e composizione del patrimonio ereditato per calcolare e pagare diverse imposte che variano a seconda del valore dello stesso e del grado di parentela.

Quando presentarla

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che, di norma, coincide con il momento del decesso del de cuius. Se presentata successivamente, espone chi è tenuto a sanzioni di carattere amministrativo che aumentano all’aumentare del ritardo.                                                                                                                                              In ogni caso deve essere presentata prima che si compia qualsiasi atto che possa modificare il patrimonio ereditario.

Come e dove presentarla

La dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica direttamente dal dichiarante ovvero da un soggetto delegato, ad esempio un commercialista.                                                                     L’Agenzia delle Entrate rende disponibile sul proprio sito internet un programma software gratuito per compilarla ed inviarla. Con lo stesso programma è possibile anche compilarla e stamparla, avvalendosi poi dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate per la trasmissione.

La presentazione cartacea del modello all’ufficio territoriale competente, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente è consentita in via eccezionale solo per i residenti all’estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica.

Con la presentazione della dichiarazione di successione il dichiarante è tenuto contestualmente al pagamento (se dovute) delle imposte ipotecarie e catastali, dell’imposta di bollo, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali che si pagano in “autoliquidazione” ovvero vengono autonomamente calcolate e versate dal contribuente, contestualmente alla presentazione della dichiarazione.                                        Le modalità di pagamento delle somme autoliquidate sono le seguenti:

  1. dichiarazione presentata direttamente dal dichiarante: il pagamento deve essere effettuato mediante addebito diretto sul conto corrente;
  2. dichiarazione presentata tramite intermediario abilitato: il pagamento deve essere effettuato mediante addebito on line disposto dall’intermediario sul conto corrente del dichiarante;
  3. dichiarazione presentata tramite l’ufficio dell’Agenzia delle entrate, il pagamento può essere effettuato in banca, all’ufficio postale o all’agente della riscossione, utilizzando il modello F24 oppure mediante addebito sul conto corrente.

Successivamente il sistema dell’Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta contenente gli estremi di registrazione che sarà resa disponibile nel “cassetto fiscale” del dichiarante e di tutti i beneficiari indicati in dichiarazione.

La base imponibile della successione

La base imponibile nella dichiarazione di successione – ovvero il valore netto dell’asse ereditario su cui verranno calcolate le imposte di successione – è determinata quale differenza tra l’importo complessivo dei beni e dei diritti che rappresentano l’attivo dell’asse ereditario, e l’importo complessivo delle passività e degli oneri deducibili (si pensi, tra i principali, ai debiti personali del defunto).                                                                                                                                                                             I beni e i diritti cui si riferisce la norma sono quelli che si trovano sia nel territorio dello stato che all’estero, purché il de cuius fosse residente in Italia al momento della morte.

Il patrimonio ereditario

L’attivo ereditario è composto da:

  • beni mobili, denaro e gioielli che sono computabili nella percentuale del 10% del valore complessivo netto dell’asse ereditario a meno che l’inventario non riporti beni in misura diversa;
  • i titoli di qualunque natura risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi del de cuius;
  • i beni immobili e i titoli al portatore di proprietà del defunto o registrati a suo nome sebbene conservati da altri;
  • le quote o le azioni possedute dal de cuius partecipante ad una società di capitali.

Le passività invece sono:

  • i debiti ereditari già esistenti al momento della morte del defunto e risultanti da un atto in forma scritta con data certa anteriore alla morte;
  • le spese mediche e chirurgiche che gli eredi hanno sostenuto per il de cuius nell’ultimo semestre di vita dello stesso. Queste comprendono i costi per i ricoveri, le medicine e le protesi se ne risulta il pagamento dalla quietanza;
  • le spese funebri per un importo massimo di 1.550 euro.

Quali sono le imposte di successione

Una volta calcolata la base imponibile, si può procedere ad applicare sulla stessa le imposte di successione, con le aliquote che saranno a loro volta stabilite sulla base del rapporto di parentela che intercorre tra il dante causa e l’avente causa.

In maggior dettaglio, le imposte sono pari al:

  • 4% nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta (presente una franchigia di 1 mln euro per ciascun beneficiario);
  • 6% nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado (presente una franchigia di 100 mila euro per ciascun fratello o sorella);
  • 8% nei confronti degli altri soggetti.

Le stesse aliquote d’imposta sono previste per i soggetti portatori di un handicap considerato grave ai sensi della legge 104 del 1992. Questa categoria di soggetti, tuttavia, in tutti i gradi di parentela gode di una franchigia più alta, ovvero pari ad 1.500.000 euro per erede.

Tenendo presente che se il de cuius in vita ha effettuato delle donazioni a favore di alcuni eredi al momento della successione opera l’istituto della collazione ereditaria, il valore di tali donazioni deve essere considerato nell’applicare la franchigia.

Chi deve presentare la dichiarazione di successione

Il legislatore ci suggerisce gli obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione che possono essere:

  • gli eredi e i legatari;
  • gli immessi nel possesso dei beni;
  • gli amministratori dell’eredità;
  • i curatori delle eredità giacenti;
  • gli esecutori testamentari;
  • i trust.

Non sono invece obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione i parenti in linea retta o il coniuge ai quali sia devoluta l’eredità, ammesso che nell’asse ereditario non siano compresi immobili o diritti reali immobiliari, e che il patrimonio del defunto non sia di importo superiore a 100.000 euro.

Chi è esonerato dal presentare la dichirazione

Ai sensi del quinto comma dell’articolo 28 del Testo Unico sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione i chiamati all’eredità e i legatari nei seguenti casi:

  • se hanno rinunciato all’eredità o al legato prima che sia scaduto il termine di presentazione della dichiarazione;
  • quando hanno chiesto di nominare un curatore per amministrare l’eredità non trovandosi nel possesso dei beni ereditari.

In entrambi i casi devono aver spedito con raccomandata la copia della dichiarazione di rinuncia o dell’istanza di nomina del curatore all’Agenzia delle entrate.

Cosa contiene la dichiarazione

L’articolo 29 del Testo Unico concernente l’imposta sulle successioni e donazioni effettua un elenco di elementi che corredano la dichiarazione. Senza procederne all’elenco si tratta in generale dei seguenti dati:

  • quelli che consentono al fisco di identificare il defunto, i chiamati o gli eredi e i legatari;
  • la composizione dell’attivo ereditario con una descrizione analitica dei beni e dei diritti che lo compongono;
  • le passività e gli oneri deducibili con i relativi documenti probatori;
  • il valore complessivo netto dell’asse ereditario;
  • le riduzioni e le detrazioni anch’esse con i relativi documenti di prova.

La mancanza delle prime due categorie di elementi determina l’irregolarità della dichiarazione ai sensi dell’articolo 32 del Testo Unico.

Come viene liquidata l’imposta

Una volta presentata la dichiarazione, anche se dopo la scadenza del termine di presentazione ma prima che l’Agenzia delle entrate abbia provveduto a notificare l’accertamento d’ufficio, l’ufficio liquida l’imposta in base ai risultati della dichiarazione.

Questa dev’essere pagata, ai sensi dell’articolo 36 del Testo Unico, dagli eredi, in solito per quanto dovuto da loro e dai legatari, dai chiamati all’eredità nel possesso dei beni ereditari e nel limite del valore di questi e dai legatari relativamente ai propri legati.

Le imposte ipotecarie, catastali e di bollo relative agli immobili invece devono essere autoliquidate dagli eredi e dai legatari e versate tramite modello F23 che dev’essere allegato alla dichiarazione in copia.