Gli enti sportivi sono tenuti alla presentazione del modello EAS in quanto trattasi di un adempimento molto importante ma spesso sottovalutato.
L’omissione di presentazione può avere conseguenze negative.
Le quote, i contributi associativi, i corrispettivi specifici percepiti dagli enti associativi, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili ex art.148 TUIR.
Gli enti per poter usufruire di questa agevolazione devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie attraverso il modello EAS.
Quest’ultimo va inviato entro giorni dalla data di costituzione degli enti e va ripresentato qualora si modificano i dati entro il 31 marzo dell’anno successivo ma non oltre la presentazione della Dichiarazione dei redditi.
Alla comunicazione dei dati sono esonerati gli enti associativi iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività di tipo commerciale.
Su questo punto la circolare n.2 ha chiarito che ” sono tenute all’onere della trasmissione del modello le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività commerciali, sebbene decommercializzate ai fini fiscali ai sensi degli articoli 148, comma3, del TUIR e 4, quarto comma.
Ne consegue che sono tenute alla trasmissione del modello tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell’ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.
E’ evidente che tutte le associazioni che percepiscono contributi per l’organizzazione di corsi o lezioni o qualsiasi altro ricavo ex art.148 comma 3 TUIR, benchè tale provento sia considerato decommercializzato ai fini Ires e Iva, costituisce un presupposto per la presentazione del modello EAS.
La mancata presentazione del modello EAS impedisce all’associazione o SSD di avvalersi del regime agevolativo in relazione all’attività realizzata precedentemente alla data di presentazione del modello.
In caso di dimenticanza e di superamento del termini per la remissione in bonis, il modello EAS potrà essere presentato in qualsiasi momento, ma la possibilità di applicare le agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali decorrerà solo dal giorno successivo alla trasmissione del modello.