Acquisto prima casa under 36: come si genera il credito

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La legge di Bilancio 2022 (art. 1 comma 151) ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione delle istanze per accedere alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa per coloro che non hanno ancora compiuto 36 anni, così come formulato dal Dl Sostegni bis (Dl 73/2021).

E’ stato infatti inserito nella Legge di Bilancio un fondo pari a 242 milioni di euro, utile proprio per la gestione del credito d’imposta e per la gestione della garanzia statale che copre fino all’80% per un mutuo agevolato fino alla cifra di euro 250.000, e dedicato proprio all’acquisto della prima casa.

Per le compravendite soggette ad iva è infatti previsto:

l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale;
la possibilità di fruire di un credito d’imposta pari al valore dell’iva corrisposta al venditore

Come può essere utilizzato tale credito?

in diminuzione di eventuali imposte di registro, ipotecarie, catastali, successioni, donazioni da corrispondersi in data successiva all’acquisizione del credito;

in diminuzione delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione presentata in data successiva all’acquisto;

in compensazione tramite modello F24 con utilizzo nella sezione Erario del codice tributo 6928.

Per le compravendite non soggette ad Iva viene prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, dell’imposta ipotecaria e catastale

Inoltre, l’atto di acquisto prima casa per gli under 36 è, come tutti gli altri atti soggetti ad imposta di registro, esente dall’applicazione dell’imposta di bollo.

A chi spetta tale agevolazione?

Spetta a coloro che non hanno compiuto 36 anni con un ISEE annuo non superiore a 40.000 euro (in linea generale per gli atti stipulati nel 2022 si guarda all’ISEE 2020) e si applica agli atti stipulati nel periodo 26 maggio 2021 – 31 dicembre 2022 (termine prolungato dalla Legge di Bilancio 2022).

Attenzione! Rimangono fermi i requisiti già esistenti relativi all’agevolazione prima casa, ossia:

l’acquirente deve stabilire la propria residenza nel comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto;
l’acquirente deve dichiarare in atto di non essere titolare di altre abitazioni nel territorio del Comune in cui si trova l’immobile oggetto di acquisto;
l’acquirente deve dichiarare di non aver acquisito alcun diritto su altro immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa (in questo caso è necessario impegnarsi ad effettuare la vendita dell’immobile già posseduto entro 1 anno dall’acquisto del nuovo immobile);
l’immobile oggetto di acquisto deve appartenere alle seguenti categorie catastali: A2, A3, A4, A5, A6, A7, A11 

Con la pubblicazione della Risposta n°261/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell’atto di compravendita l’ammontare dell’Iva corrisposta deve risultare e che andrà a costituire il credito d’imposta riconosciuto a favore dell’acquirente under 36, anche se parte di questa è stata versata dal padre del soggetto istante che ha firmato il compromesso (il padre, secondo norma ha firmato il compromesso promettendo di acquistare per sè o per persona fisica o giuridica da nominare). E’ stato dunque chiarito che l’agevolazione si applica solamente in sede di redazione dell’atto di vendita e non sui contratti preliminari di compravendita.