Agevolazione per Start-up innovative

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E’ stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale (S.G. n. 114 del 17 maggio 2022), il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 febbraio 2022 recante il riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale. 

In seguito, il Ministero dovrà emanare una circolare  contenente le specifiche operative per l’attuazione delle modifiche contenute nel presente decreto.

Definizioni di Equity e Investitori terzi

Il decreto modifica e integra le disposizioni contenute nel Decreto MiSE 24 settembre 2014 andando a ridefinire alcune definizioni e ad introdurre l’agevolazione – per le imprese che possiedono i requisiti – secondo il quale una parte dei finanziamenti ricevuti può essere richiesta come contributo a fondo perduto. 

Innanzitutto, l’art. 1 fornisce la definizione dei concetti di “equity” e “quasi equity” secondo cui è da considerarsi:

• “equity“: il conferimento di  capitale  in  un’impresa, quale corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell’impresa anche  attraverso   la   sottoscrizione   di   strumenti   finanziari partecipativi e strumenti rappresentativi di capitale (warrant); 

• “quasi-equity“: un tipo di finanziamento che si  colloca tra equity e debito e ha un rischio piu’ elevato del debito di  primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al  capitale  primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene  si  basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell’impresa destinataria e che non e’ garantito in caso di cattivo andamento dell’impresa. 

Viene poi specificato che per “investitori terzi” sono da considerarsi i soggetti, italiani  o  esteri, operanti nel mercato del venture capital, che rientrano nelle seguenti categorie: 

⇒ acceleratori e incubatori con consolidata  esperienza  nel settore del venture capital, misurabile secondo  indici  quantitativi e/o qualitativi tra i quali possono rilevare, in particolare,  almeno uno dei seguenti: 

abbiano almeno  venti  tra  start-up  innovative  o  PMI innovative in portafoglio; 
abbiano positivamente concluso almeno due  programmi  di accelerazione; 
le  imprese  oggetto  dei  programmi  di  accelerazione abbiano ricevuto capitali da parte di investitori terzi pari almeno a tre volte i capitali investiti dall’acceleratore o incubatore; 
il valore del portafoglio dell’acceleratore o incubatore sia almeno pari a 1,5 volte il costo complessivo  degli  investimenti effettuati nelle societa’ in portafoglio; 
abbiano positivamente effettuato almeno  due  operazioni di disinvestimento (exit)

⇒ business angels che  abbiano  investimenti  attivi  e  un track record consolidato nel  settore  del  venture  capital  nonché competenze, professionalità e capacità organizzative ed  economiche adeguate per supportare le operazioni di investimento 

⇒ family offices  che  si  qualifichino  come  investitori professionali o che abbiano  investimenti  attivi  e  un track record consolidato nel settore del venture capital  nonche’  competenze e professionalità sopracitate. 

⇒ gestori autorizzati che gestiscono organismi di investimento

 

Richiesta di conversione del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto

Le  start-up  innovative beneficiarie delle agevolazioni previste dall’art. 6 del Decreto MiSE 24 settembre 2014 possono richiedere, nel rispetto dei limiti  previsti, la conversione di una quota  del  finanziamento agevolato concesso in contributo a fondo perduto, a fronte di investimenti nel relativo  capitale  di  rischio attuati da investitori terzi ovvero da soci persone fisiche. 

L’investimento  nel capitale di rischio attuato da investitori  terzi  deve  assumere  la forma di investimento in equity o quasi-equity,  e  deve  avere  le  seguenti caratteristiche: 

essere perfezionato entro cinque anni  dalla  data  di concessione delle  agevolazioni  di  cui  all’art.  6 (l’investimento nel capitale di rischio si  intende perfezionato con il versamento all’impresa beneficiaria delle risorse destinate all’investimento stesso); 
essere di importo non inferiore a 80 mila euro
non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up anche per effetto della conversione di  altri strumenti finanziari di quasi-equity eventualmente sottoscritti; 
essere detenuto per un periodo non inferiore a tre anni dal perfezionamento; 
essere  effettuato   esclusivamente   nella   forma   del conferimento in denaro (nel caso di operazioni di conversione in equity di uno strumento in forma di  quasi-equity si considerano  le risorse finanziarie gia’ versate all’impresa beneficiaria). 

Il finanziamento agevolato e’ convertibile in  contributo  a fondo perduto fino a un importo  pari  al  50%  delle somme apportate dagli investitori terzi o dai soci persone fisiche ma in ogni caso nella  misura  massima  del  50% del totale delle agevolazioni concesse.

La restante  quota di finanziamento agevolato e’  rimborsata  dall’impresa  beneficiaria secondo le modalita’ indicate originariamente nell’art.  6 nel rispetto della durata  del  finanziamento agevolato inizialmente concesso. 

L’importo  della  quota  di  contributo  a  fondo   perduto convertita deve  essere  iscritto  in apposita riserva indisponibile. Tale riserva – per i primi cinque anni – potra’ essere utilizzata esclusivamente  per  la  copertura  di perdite e/o per  aumenti  di  capitale.  Decorso  il  termine, la  riserva  diventa  disponibile  ed  eventualmente distribuibile ai soci. 

 

Si ricorda che… 

Ulteriori  specificazioni  ai  fini  della   richiesta   di conversione delle agevolazioni di cui sopra  e  in merito alle modalita’ di comunicazione da parte del Soggetto  gestore dell’ammissione al beneficio in questione sono fornite con  circolare adottata dal Ministero competente.