E’ stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale (S.G. n. 114 del 17 maggio 2022), il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 febbraio 2022 recante il riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale.
In seguito, il Ministero dovrà emanare una circolare contenente le specifiche operative per l’attuazione delle modifiche contenute nel presente decreto.
Definizioni di Equity e Investitori terzi
Il decreto modifica e integra le disposizioni contenute nel Decreto MiSE 24 settembre 2014 andando a ridefinire alcune definizioni e ad introdurre l’agevolazione – per le imprese che possiedono i requisiti – secondo il quale una parte dei finanziamenti ricevuti può essere richiesta come contributo a fondo perduto.
Innanzitutto, l’art. 1 fornisce la definizione dei concetti di “equity” e “quasi equity” secondo cui è da considerarsi:
• “equity“: il conferimento di capitale in un’impresa, quale corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell’impresa anche attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi e strumenti rappresentativi di capitale (warrant);
• “quasi-equity“: un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio piu’ elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell’impresa destinataria e che non e’ garantito in caso di cattivo andamento dell’impresa.
Viene poi specificato che per “investitori terzi” sono da considerarsi i soggetti, italiani o esteri, operanti nel mercato del venture capital, che rientrano nelle seguenti categorie:
⇒ acceleratori e incubatori con consolidata esperienza nel settore del venture capital, misurabile secondo indici quantitativi e/o qualitativi tra i quali possono rilevare, in particolare, almeno uno dei seguenti:
abbiano almeno venti tra start-up innovative o PMI innovative in portafoglio;
abbiano positivamente concluso almeno due programmi di accelerazione;
le imprese oggetto dei programmi di accelerazione abbiano ricevuto capitali da parte di investitori terzi pari almeno a tre volte i capitali investiti dall’acceleratore o incubatore;
il valore del portafoglio dell’acceleratore o incubatore sia almeno pari a 1,5 volte il costo complessivo degli investimenti effettuati nelle societa’ in portafoglio;
abbiano positivamente effettuato almeno due operazioni di disinvestimento (exit)
⇒ business angels che abbiano investimenti attivi e un track record consolidato nel settore del venture capital nonché competenze, professionalità e capacità organizzative ed economiche adeguate per supportare le operazioni di investimento
⇒ family offices che si qualifichino come investitori professionali o che abbiano investimenti attivi e un track record consolidato nel settore del venture capital nonche’ competenze e professionalità sopracitate.
⇒ gestori autorizzati che gestiscono organismi di investimento
Richiesta di conversione del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto
Le start-up innovative beneficiarie delle agevolazioni previste dall’art. 6 del Decreto MiSE 24 settembre 2014 possono richiedere, nel rispetto dei limiti previsti, la conversione di una quota del finanziamento agevolato concesso in contributo a fondo perduto, a fronte di investimenti nel relativo capitale di rischio attuati da investitori terzi ovvero da soci persone fisiche.
L’investimento nel capitale di rischio attuato da investitori terzi deve assumere la forma di investimento in equity o quasi-equity, e deve avere le seguenti caratteristiche:
essere perfezionato entro cinque anni dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all’art. 6 (l’investimento nel capitale di rischio si intende perfezionato con il versamento all’impresa beneficiaria delle risorse destinate all’investimento stesso);
essere di importo non inferiore a 80 mila euro;
non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up anche per effetto della conversione di altri strumenti finanziari di quasi-equity eventualmente sottoscritti;
essere detenuto per un periodo non inferiore a tre anni dal perfezionamento;
essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro (nel caso di operazioni di conversione in equity di uno strumento in forma di quasi-equity si considerano le risorse finanziarie gia’ versate all’impresa beneficiaria).
Il finanziamento agevolato e’ convertibile in contributo a fondo perduto fino a un importo pari al 50% delle somme apportate dagli investitori terzi o dai soci persone fisiche ma in ogni caso nella misura massima del 50% del totale delle agevolazioni concesse.
La restante quota di finanziamento agevolato e’ rimborsata dall’impresa beneficiaria secondo le modalita’ indicate originariamente nell’art. 6 nel rispetto della durata del finanziamento agevolato inizialmente concesso.
L’importo della quota di contributo a fondo perduto convertita deve essere iscritto in apposita riserva indisponibile. Tale riserva – per i primi cinque anni – potra’ essere utilizzata esclusivamente per la copertura di perdite e/o per aumenti di capitale. Decorso il termine, la riserva diventa disponibile ed eventualmente distribuibile ai soci.
Si ricorda che…
Ulteriori specificazioni ai fini della richiesta di conversione delle agevolazioni di cui sopra e in merito alle modalita’ di comunicazione da parte del Soggetto gestore dell’ammissione al beneficio in questione sono fornite con circolare adottata dal Ministero competente.