Pubblicato su Unioncamere il “Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese – Campagna bilanci 2022” volto a facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale.
Deposito dei bilanci: il formato XBRL
Le società che redigono il bilancio d’esercizio in forma ordinaria, in forma abbreviata o che redigono il bilancio delle micro imprese devono presentare istanza di deposito dello stesso presso il Registro delle imprese con il formato XBRL.
Nello specifico, la presentazione in formato XBRL è prevista per le istanze di deposito dei bilanci con riferimento a:
· Bilancio ordinario
· Bilancio abbreviato
· Bilancio consolidato d’esercizio
· Bilancio micro-imprese
· Situazione Patrimoniale di consorzi
· Situazione Patrimoniale di contratti di rete
Sono esclusi invece dall’obbligo di utilizzo del formato XBRL:
le società, anche non quotate, che redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali1 (esenzione valida anche per il bilancio consolidato);
le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all’art. 1 del D.Lgs. 209/2005;
le banche e altri istituti finanziari, tenuti a redigere il bilancio secondo le disposizioni del D.Lgs. 87/1992
le società controllate, anche congiuntamente, nonché le società incluse nel bilancio consolidato delle stesse.
Per tutti i soggetti obbligati, la tassonomia da adottare per il deposito dei bilanci d’esercizio e dei bilanci consolidati nel formato XBRL al Registro delle imprese è la “tassonomia Principi Contabili Italiani 2018-11-04” valida per tutti i bilanci redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs. 139/2015 ossia per i bilanci che si riferiscono a esercizi iniziati dal 1° gennaio 2016 in avanti.
Il file XBRL non può mai essere omesso, tranne nei casi di esonero espressamente previsti dalla normativa (art.3 D.P.C.M. 10 dicembre 2008)
La tassonomia 2018-11-04 sopracitata consente di predisporre il bilancio consolidato in formato XBRL, composto da:
● Stato Patrimoniale
● Conto Economico
● Rendiconto Finanziario (ove richiesto dalla normativa).
La Nota Integrativa del consolidato dovrà essere prodotta ed allegata in formato PDF/A.
Per il deposito 2022 la pratica di bilancio dovrà contenere:
● il bilancio, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa (ove richiesti), codificato esclusivamente in formato XBRL sulla base della tassonomia vigente;
● tutti gli altri documenti che accompagnano il bilancio, ad esempio la Relazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione del Revisore Legale ed il Verbale di approvazione dell’Assemblea, saranno allegati alla pratica in formato PDF/A
Redazione e validazione dell’istanza di deposito
Sul piano operativo, l’utente dovrà produrre un’istanza XBRL relativa al bilancio completo di prospetto contabile e Nota Integrativa, nel rispetto della tassonomia di riferimento.
Per farlo può utilizzare un software tra quelli disponibili sul mercato, che preveda la funzione di generazione dell’istanza XBRL o in alternativa gli strumenti gratuiti messi a disposizione del sistema camerale:
1. sul sito Registroimprese.it sulla pagina dedicata alla pratica di “deposito bilanci” all’indirizzo: http://www.registroimprese.it/deposito-bilanci
2. sul nuovo sito TELEMACO all’indirizzo: https://mypage.infocamere.it seguendo il seguente percorso: Le mie pratiche> Strumenti> Bilanci alla sezione Strumenti XBRL
Successivamente, bisognerà procedere con la verifica formale (validazione) per accertarne la correttezza e garantire il buon esito della spedizione al Registro delle Imprese; la veririca verte sul rispetto della tassonomia di riferimento, sulla quadratura delle voci di bilancio, etc.
In sostanza, si tratta degli stessi controlli di base svolti dal Registro delle Imprese all’atto del ricevimento dell’istanza, pertanto questa preventiva validazione garantisce il superamento dei controlli specifici nell’istruttoria camerale.
Come tutti gli allegati al bilancio, anche il file XBRL deve essere firmato digitalmente e assumerà l’estensione .xbrl.p7m.
La sottoscrizione digitale del documento deve essere effettuata esclusivamente in modalità CAdES, formato che permette di firmare qualsiasi tipo di file e che prevede la creazione di una “busta”, generando un file con estensione .p7m, come richiesto dalla normativa, il cui contenuto è visualizzabile solo attraverso software idonei in grado di “sbustare” il documento sottoscritto.
La firma PADES non genera un file con estensione .p7m e pertanto non deve essere utilizzata.
Deposito del bilancio d’esercizio
Nel rispetto della normativa vigente, il termine di presentazione del bilancio è fissato in 30 giorni dalla data del verbale di approvazione.
Gli importi dovuti sono i seguenti:
● diritti di segreteria: – € 62,00
● imposta di bollo: – € 65,00
Esenti dal versamento degli importi sopra riportati sono:
– le start-up innovative;
– gli incubatori certificati (sono esenti per i primi 5 anni dall’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese)
Per le cooperative sociali, dalla data di iscrizione nella sezione MU con categoria CSO dell’Albo nazionale cooperative, sono dovuti € 32,00 per i diritti di segreteria mentre sono esenti dall’imposta di bollo.
I documenti da presentare sono i seguenti:
n. 1 copia del bilancio composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario (obbligatorio per il solo bilancio ordinario) e Nota Integrativa (esclusi i bilanci delle micro-imprese – art.2435 ter c.c.); il bilancio deve essere comparato con quello dell’anno precedente;
n. 1 Relazione sulla Gestione, tale relazione è un allegato obbligatorio del bilancio ordinario (non necessaria per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese, ai sensi degli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.). Spostato nella sezione Avvertenze le istruzioni sul deposito della relazione sul governo societario per le società a partecipazione pubblica;
n. 1 verbale di assemblea (o del Consiglio di Sorveglianza) che ha approvato il bilancio, oppure: decisioni dei soci o degli amministratori di srl adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto (art. 2479 c.c.);
n. 1 relazione del Collegio Sindacale (ove esistente);
n. 1 relazione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti (se diverso dal Collegio Sindacale).
Per quanto riguarda il bilancio consolidato, il deposito del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato si configura come unico adempimento, ai sensi dell’art 42 del D.Lgs. 127/1991; pertanto le imprese che depositano il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato sono tenute all’assolvimento dell’imposta di bollo e del diritto di segreteria solo una volta in sede di deposito del bilancio di esercizio. Tuttavia, pur trattandosi di un unico adempimento, non è possibile depositare i due bilanci mediante un’unica pratica per esigenze funzionali.
All’interno del manuale operativo sono poi trattate una serie di casistiche e particolarità, relative alla procedura di deposito del bilancio che seguono gli Enti del terzo settore iscritti al registro delle imprese, le imprese sociali, le società benefit, i consorzi, etc.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare direttamente il sito internet di Unioncamere.gov.it o scaricare l’allegato contenente il “Manuale operativo per il deposito bilanci al Registro delle Imprese, Campagna bilanci 2022”.