I criteri di riparto della competenza in base al valore della causa, alla materia e all’incidenza della decisione sul solo condomino ricorrente o sull’intera compagine condominiale.
L’assemblea condominiale ha deliberato dei lavori che ritieni illegittimi e vorresti opporti. Sai bene che per ottenere l’annullamento della decisione devi impugnare la delibera di approvazione con ricorso in via giudiziaria, ma non è chiaro a quale giudice devi rivolgerti. Per l’impugnazione di una delibera di condominio è competente il giudice di pace o il tribunale?
La domanda è estremamente seria, perché un’eccezione di incompetenza proposta dalla controparte potrebbe paralizzare la tua azione. E in effetti molti condomini italiani, quando si costituiscono in giudizio, puntano proprio su questo aspetto, soprattutto giocando sull’equivoco dell’importo dei lavori deliberati, o del riparto delle spese nei confronti dei singoli condomini. Sono cifre che, evidentemente, hanno un valore ben diverso, e possono spostare la competenza da un giudice ad un altro. Infatti i criteri di divisione della competenza tra le varie categorie di giudici italiani sono stabiliti principalmente in base alla materia e al valore della causa. E, se non vengono rispettati, il giudice adito non può decidere la controversia.
I giudici di pace arrivano fino a 5mila euro e non oltre. Ma allora, se così è, per decidere davanti a quale giudice incardinare la causa, bisogna avere riguardo solo all’importo di spettanza del condomino che ha impugnato la delibera, oppure bisogna considerare quello totale delle spese decise dall’assemblea, che è molto più elevato e potrebbe spostare la competenza al giudice superiore?
Con questo importante quesito torniamo alla domanda di base: devo rivolgermi al giudice di pace o al tribunale per l’impugnazione della delibera condominiale? La soluzione, come vedrai, è più semplice di quanto sembra. Basta tenere presente i principi fondamentali che ora ti esponiamo.
Competenza del giudice di pace in materia di condominio
La legge [1] attribuisce alla competenza del giudice di pace le cause che riguardano beni mobili (come il pagamento di somme di denaro) di valore non superiore a 5.000 euro; per quelle che superano tale soglia è competente il tribunale. Ma il giudice di pace ha anche una competenza riservata per materia nelle cause condominiali che riguardano «la misura e le modalità d’uso dei servizi di condominio di case»: questo tipo di cause gli viene attribuito a prescindere dal valore economico.
Con la riforma del processo civile, a partire dal 31 ottobre 2025, ci sarà un ampliamento della competenza per valore fino a 30.000 euro, e, soprattutto, il giudice di pace diventerà competente per tutte le cause in materia di condominio negli edifici [2].
Impugnazione delibere condominiali: quale giudice è competente?
Ai fini dell’individuazione del valore della causa, è fondamentale capire se bisogna fare riferimento all’importo totale delle spese approvate dall’assemblea oppure solamente alla quota di spettanza del condomino che impugna la delibera. Se si adotta la prima soluzione, la competenza diventa del tribunale in tutti i casi in cui il valore delle spese deliberate supera i 5.000 euro (anche se la quota parte del condomino impugnante è molto inferiore). La Corte di Cassazione [3] predilige, invece, la seconda ipotesi, che è la più conforme all’art. 12 Cod. proc. civ., secondo cui il valore delle cause si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione: perciò, per calcolare l’importo rilevante ai fini della competenza del giudice, bisogna guardare solo la cifra della spesa contestata dal condomino che ha impugnato la delibera ai sensi dell’art. 1137 del Codice civile, e non al totale delle spese deliberate a carico di tutto il condominio.
Ma c’è un altro criterio da considerare: quello della causa di «valore indeterminabile» ai sensi dell’art. 10 del Codice di procedura civile. La causa di valore indeterminabile è riservata alla competenza del tribunale. In materia condominiale, essa ricorre tutte le volte in cui il condomino che si ritiene leso dalla delibera agisce in giudizio sostenendo che la decisione è invalida per motivi formali, come, ad esempio, la mancata indicazione dei votanti dissenzienti e delle loro quote millesimali, o l’errata individuazione della maggioranza necessaria per l’approvazione. In questi casi il vizio di forma del procedimento deliberativo adottato dall’assemblea viene in rilievo prima del valore della somma di denaro contestata dal singolo condomino. Dunque la competenza a giudicare sull’annullamento della delibera impugnata per vizi di forma appartiene al tribunale, e non al giudice di pace.
Annullamento delibera che riguarda tutti i condomini: quale giudice è competente?
Una recente sentenza della Corte di Cassazione [4] ha attribuito la competenza al tribunale anche nei casi in cui l’annullamento della delibera incide su tutti i condomini. In questo caso, infatti, è irrilevante l’importo richiesto al singolo condomino in base allo stato di riparto delle spese approvato dall’assemblea, se la pronuncia del giudice travolge l’intera delibera e non opera solo nei suoi confronti.
La vicenda decisa dai giudici di piazza Cavour riguardava l’approvazione del consuntivo di spesa per lavori straordinari compiuti nell’edificio. Il condominio aveva sostenuto che la competenza era del giudice di pace, visti gli importi richiesti a ciascuno (tutti al di sotto dei 5mila euro), mentre i ricorrenti si erano rivolti al tribunale. Si è arrivati così al ricorso per regolamento di competenza in Cassazione (è un istituto che serve proprio a dirimere i casi controversi, in cui la competenza appare incerta e viene rivendicata, o negata, da diversi giudici).
La Suprema Corte ha, innanzitutto, ricordato che in materia condominiale il criterio per individuare il giudice competente è il valore, desumibile dalla delibera impugnata, a meno che l’oggetto della decisione dell’assemblea non rientri nella competenza per materia di un determinato giudice. Scendendo nel dettaglio della questione, il Collegio ha rilevato che «la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all’accertamento della validità del rapporto parziale che lega l’attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell’intera deliberazione e dunque all‘intero ammontare della spesa».
In altre parole, l’annullamento della delibera, in questi casi, opera nei confronti di tutti i condomini, e non solo in favore di colui che la aveva impugnata. Così la competenza a decidere è del tribunale. Gli Ermellini hanno affermato il seguente principio di diritto: «nell’azione di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell’atto impugnato, e non sulla base dell’importo del contributo alle spese dovuto dall’attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell’istante e nei limiti della sua ragione di debito».
Approfondimenti
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