Tra i dati precaricati dall’Agenzia delle Entrate nel modello precompilato disponibile dal 23 maggio, c’è anche il bonus vacanze. Chi ha utilizzato il voucher dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 troverà già indicata nella dichiarazione dei redditi pronta all’uso la detrazione del 20%.
Il modello 730/2022 ha recepito la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l’utilizzo del bonus vacanze. Il bonus è stato utilizzato per l’80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto per il soggiorno, mentre per il 20% è recuperato come detrazione in dichiarazione dei redditi 2022, in caso di fruizione nel 2021.
Bonus vacanze, come può essere usato nel 730/2022
La fruizione del bonus vacanze può avvenire in due diversi momenti:
quando viene effettuato il pagamento del soggiorno, ottenendo uno sconto sui servizi pari all’80% del valore totale del beneficio, che può arrivare fino a un massimo di 500 euro per le famiglie composte da tre o più persone;
in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stato utilizzato il voucher con l’accesso alla restante quota del 20% (o 20 per cento dell’importo del soggiorno se questo è inferiore all’importo massimo dell’agevolazione riconosciuta), sotto forma di detrazione dall’imposta lorda.
Bonus vacanze nel 730/2022, cosa fare
Nella dichiarazione dei redditi si può beneficiare della detrazione del 20% del bonus vacanze nel limite massimo di 100 euro, che rappresenta l’importo massimo del bonus.
Se si è utilizzato il bonus vacanze tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, nella dichiarazione dei redditi ci sarà la detrazione del 20% spettante, basterà verificare che i dati inseriti dall’Agenzia delle Entrate siano corretti per ottenere il beneficio oppure per restituire il bonus indebitamente fruito.
Nel caso di incapienza di imposta, la detrazione non fruita non potrà essere riportata negli anni successivi e non potrà essere richiesta a rimborso. Il contribuente incapiente beneficia solo dello sconto riconosciuto direttamente dal fornitore del servizio turistico (sconto sui servizi pari all’80 per cento del valore totale del beneficio), perdendo il 20% di detrazione.
Bonus vacanze nel 730/2022, cosa verificare
I contribuenti che hanno utilizzato il bonus vacanze dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 troveranno l’importo della detrazione nel modello 730/2022. In particolare, i dati da verificare si trovano nel quadro E, sezione VI, rigo E83 e il beneficio è identificato dal codice 3.
La cifra è quella comunicata dalla struttura turistica ricettiva presso la quale è stato utilizzato il bonus ed è anche nel cassetto fiscale. Nel foglio informativo del 730/2022, sono disponibili anche:
codice fiscale e denominazione della struttura turistica;
codice del buono;
data di utilizzo;
codice fiscale del beneficiario;
importo della detrazione.
Bonus vacanze, come inserire i dati nel 730/2022
Se l’importo della detrazione non è già presente nel rigo E83, o se la cifra comunicata dalla struttura risulta diversa da quella spettante, il contribuente può operare in autonomia e inserire la cifra a cui ha diritto (entro il limite massimo dei 100 euro).
L’Agenzia delle Entrate specifica:
se la detrazione è stata indicata nel modello 730/2021 o nel modello REDDITI PF1, il rigo non può essere compilato;
la detrazione è accessibile solo da chi ha utilizzato il credito d’imposta vacanze, che può essere diverso da chi lo ha richiesto ma deve essere l’intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore.
Bonus vacanze, come restituirlo nel 730/2022
Il 730/2022 può essere utilizzato anche per la restituzione del bonus vacanze non spettante, quando ad esempio ci si accorge di non aver diritto all’agevolazione solo dopo averne beneficiato (per un errore nell’Isee, ad esempio). In questo caso è possibile procedere con la restituzione senza sanzioni e interessi in sede di dichiarazione dei redditi, modificando la precompilata seguendo questa procedura:
il codice 3 e il relativo importo inseriti nel rigo E83 (Altre detrazioni) precompilato dovranno essere sostituiti dal codice 4 e dall’importo dello sconto non spettante fruito sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno;
nessun rigo dovrà essere compilato con il codice 3, perché non si ha diritto alla detrazione.