Se il lavoratore dipendente paga l’intero pasto in denaro contante, ovvero con altri mezzi di pagamento equivalenti, alla somministrazione di alimenti e bevande presso la mensa aziendale si applica l’aliquota IVA del 4%. Se, invece, il lavoratore dipendente paga l’intero pasto mediante buoni pasto, non si realizza l’esigibilità dell’imposta al momento della somministrazione del pasto, in quanto l’operazione rilevante ai fini dell’IVA è la prestazione di servizi che la mensa aziendale rende nei confronti della società emittente i ticket restaurant in favore del lavoratore, soggetta all’aliquota IVA del 10%.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 231 del 28 aprile 2022, nell’affrontare il trattamento applicabile, agli effetti dell’IVA, al rapporto fra mensa aziendale e lavoratore dipendente, con particolare riguardo al caso in cui il pasto della mensa sia pagato dal lavoratore in parte in contanti e in parte con i buoni pasto.
Se il lavoratore dipendente paga l’intero pasto in denaro contante, ovvero con altri mezzi di pagamento equivalenti, alla somministrazione di alimenti e bevande presso la mensa aziendale si applica l’aliquota IVA del 4% di cui al n. 37) della Tabella A, Parte II, del D.P.R. n. 633/1972, riferita alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni.
Laddove, invece, il lavoratore dipendente paghi l’intero pasto mediante buoni pasto, non si realizza l’esigibilità dell’imposta al momento della somministrazione del pasto, in quanto l’operazione rilevante ai fini dell’IVA è la prestazione di servizi che la mensa aziendale rende nei confronti della società emittente i ticket restaurant in favore del lavoratore, soggetta all’aliquota IVA del 10% di cui al n. 121) della Tabella A, Parte III, del D.P.R. n. 633/1972, riguardante le somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici, nonché le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande.
L’imposta diventa esigibile nel momento in cui la società che gestisce la mensa emette fattura nei confronti della società emittente i buoni pasto, mentre la base imponibile è determinata applicando la percentuale di sconto convenuta al valore facciale del buono pasto, scorporando, quindi, dall’importo così ottenuto, l’imposta del 10% in esso compresa.
Infine, qualora il lavoratore dipendente paghi il pasto in parte in contanti e in parte in buoni pasto, sulla quota-parte del prezzo pagato in contanti o con mezzi elettronici, per cui si realizza il momento impositivo, l’aliquota IVA da scorporare è quella del 4%; sulla restante parte pagata mediante il buono pasto, il cui momento impositivo si realizza all’atto della fatturazione dei corrispettivi alla società emittente il buono pasto, l’aliquota IVA da scorporare è, invece, quella del 10%.
Nella risposta n. 231/E/2022 è stato, altresì, chiarito che i corrispettivi percepiti per la somministrazione di alimenti e bevande rese in mense aziendali, già esonerati dagli obblighi di certificazione fiscale,in base all’art. 2, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 696/1996, sono esclusi anche dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, nonché dall’emissione del documento commerciale, qualunque sia il mezzo di pagamento. Resta, invece, obbligatoria l’emissione della fattura per documentare le somme percepite dalla società emittente i buoni pasto.
In considerazione dell’esonero dagli obblighi certificativi, anche al fine di determinare l’IVA relativa ai corrispettivi già riscossi che deve concorrere alla liquidazione periodica, è necessario indicare separatamente nel registro dei corrispettivi:
le somme effettivamente riscosse, in quanto pagate dal lavoratore in contanti (ovvero con altri mezzi di pagamento elettronici), la cui imposta, calcolata applicando l’aliquota del 4%, è divenuta esigibile;
le somme non ancora riscosse, corrispondenti al valore dei buoni pasto, la cui imposta diventa esigibile all’atto dell’emissione della fattura con l’aliquota del 10%.